Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. È istituito un servizio telefonico gratuito per i malati affetti da infezioni ossee e articolari, di seguito denominato «servizio telefonico», al quale possono rivolgersi tali malati e i loro familiari, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3.
      2. Il servizio telefonico prevede l'attivazione di un numero telefonico dotato di un numero adeguato di linee per raccogliere le richieste degli utenti e fornire risposte immediate e attendibili.
      3. Chiunque può utilizzare il servizio telefonico per chiedere informazioni sulle patologie di cui al comma 1 e, ove necessario, per essere messi in contatto con la rete dei centri specializzati nella cura delle medesime, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3.
      4. Il Ministero della salute e il Ministero della solidarietà sociale sono tenuti a dare adeguata pubblicità al servizio telefonico e, in particolare, alle sue finalità.